Art. 12 · Delibera di iscrizione
Capo III

Art. 12

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Delibera di iscrizione

In vigore dal 10 ago 2006
1. Il presidente, su delibera del Consiglio nazionale, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale. 3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al collegio provinciale o circondariale presso cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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