Art. 2
2 / 4Tutela della dignità, dell'immagine della privacy e della salute
In vigore dal 5 lug 2006
1. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy.
2. Le norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni indicate nel paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002 e successive modificazioni sono obbligatorie per le emittenti televisive e, in quanto applicabili, per le emittenti radiofoniche di cui al comma 3 dell'.
3. È inoltre vietato da parte delle stesse emittenti:
a) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose;
b) far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;
c) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento;
d) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2006-04-27;218#art-2