Art. 2 · Revoca delle agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale

Art. 2

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Revoca delle agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale

In vigore dal 2 lug 2006
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto 31 luglio 2000, n. 320, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.». 2. All'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attività di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualità, la promozione, la pubblicità, l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attività. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificità delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove è stato dichiarato lo stato di calamità naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attività produttive valuterà l'opportunità di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali. 3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
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