Art. 9 · Camere di commercio
Titolo III

Art. 9

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Camere di commercio

In vigore dal 25 lug 2012
1. Le Camere di commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono ai seguenti compiti: a) assumono la qualità di socio della società di gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa; b) supportano eventualmente l'attività di verifica dei requisiti di cui al precedente svolta dalla società di gestione; c) assicurano sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana; d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute nella Borsa merci telematica italiana in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci, delle derrate e dei servizi logistici negoziate in via telematica; e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica attività di comunicazione in favore della Borsa merci telematica italiana.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2006-04-06;174#art-9