Titolo III
Art. 9
9 / 14Camere di commercio
In vigore dal 25 lug 2012
1. Le Camere di commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono ai seguenti compiti:
a) assumono la qualità di socio della società di gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa;
b) supportano eventualmente l'attività di verifica dei requisiti di cui al precedente svolta dalla società di gestione;
c) assicurano sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana;
d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute nella Borsa merci telematica italiana in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci, delle derrate e dei servizi logistici negoziate in via telematica;
e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica attività di comunicazione in favore della Borsa merci telematica italiana.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2006-04-06;174#art-9