Art. 7 · Consulenze professionali
Capo II

Art. 7

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Consulenze professionali

In vigore dal 25 apr 2006
1. Le consulenze professionali sono fornite esclusivamente da soggetti abilitati all'esercizio delle professioni medesime, in ogni caso nel rispetto delle relative norme deontologiche. 2. Nel caso di servizi di consulenza sanitaria le informazioni non contengono descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano fare apparire superflua la consultazione diretta del professionista ed i trattamenti curativi eventuali.
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