Capo II
Art. 6
6 / 15Commissione esaminatrice
In vigore dal 11 mar 2006
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame, è composta da un Presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti.
4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
5. La commissione è nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione.
Storico versioni
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