Art. 5 · Prova d'esame
Capo II

Art. 5

5 / 15

Prova d'esame

In vigore dal 11 mar 2006
1. Il personale in possesso dei requisiti previsti è chiamato a sostenere una prova scritta consistente in risposte ad un questionario articolato su 120 domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati. La durata della prova non può superare i 100 minuti. 2. Il questionario è articolato in domande a risposta a scelta multipla, vertenti, per il 30 per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali. 3. Le materie oggetto del questionario sono: a) cultura generale: italiano, storia, educazione civica, geografia fisica, politica ed economica d'Italia; b) preparazione professionale: diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario ed ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria. 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 5. La commissione stabilisce preventivamente la ripartizione delle domande tra le singole materie, la durata della prova entro i limiti previsti al comma 1 ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi. 6. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica. 7. La prova s'intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-02-08;47#art-5