Art. 4 · Esclusione dal concorso
Capo II

Art. 4

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Esclusione dal concorso

In vigore dal 11 mar 2006
1. È escluso dal concorso il personale che non è in possesso dei requisiti previsti nonché, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio. 2. L'esclusione dal concorso è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione.
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