Capo II
Art. 4
4 / 15Esclusione dal concorso
In vigore dal 11 mar 2006
1. È escluso dal concorso il personale che non è in possesso dei requisiti previsti nonché, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.
2. L'esclusione dal concorso è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione.
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