Art. 2 · Bandi di concorso
Capo I

Art. 2

2 / 15

Bandi di concorso

In vigore dal 11 mar 2006
1. I concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono indetti con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione. Il bando deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione; d) le materie oggetto della prova d'esame ovvero le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-02-08;47#art-2