Capo I
Art. 2
2 / 15Bandi di concorso
In vigore dal 11 mar 2006
1. I concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono indetti con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione. Il bando deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le materie oggetto della prova d'esame ovvero le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Storico versioni
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