Art. 15 · R i n v i o
Capo IV

Art. 15

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R i n v i o

In vigore dal 11 mar 2006
Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 febbraio 2006 Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ministeri istituzionali registro n. 2, foglio n. 26
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