Parte II›Titolo I
Art. 5
5 / 18Identificazione indiretta
In vigore dal 22 apr 2006
1. Non è necessario procedere all'identificazione diretta nei seguenti casi:
a) per i clienti già identificati in relazione ad una operazione in precedenza posta in essere, semprechè le informazioni già acquisite siano aggiornate;
b) in relazione ad operazioni che sono effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
d) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;143#art-5