Art. 14 · Collaudo
Capo II

Art. 14

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Collaudo

In vigore dal 7 feb 2006
1. Le provviste ed i servizi sono soggetti a collaudo finale, di massima, entro quindici giorni dalla loro acquisizione o esecuzione. Tale termine è elevato a trenta giorni per l'esecuzione di lavori. 2. Qualora l'importo delle spese di cui al comma 1 sia superiore al limite di ventimila euro, in luogo della dichiarazione di buona esecuzione o di buona provvista rilasciata da chi ne ha sorvegliato o diretto l'esecuzione, è redatto verbale di collaudo a cura di apposita commissione nominata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità indicate nell', comma 1. 3. Per i lavori si applicano le norme previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-12-14;292#art-14