Art. 2 · Pubblicità dei beni

Art. 2

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Pubblicità dei beni

In vigore dal 11 feb 2006
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane, d'ora in avanti denominate «Ufficio competente», entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato preso in custodia il bene sequestrato, trasmette al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, una scheda informativa contenente le principali caratteristiche del bene sequestrato, le condizioni al momento del sequestro e la valutazione economica, effettuata sulla base delle quotazioni di mercato espresse da riviste specializzate ovvero, in mancanza di quotazioni di riferimento, stimata dai propri periti tecnici. La scheda non può contenere indicazioni che consentano l'identificazione dei soggetti destinatari delle operazioni anticontrabbando, nè comunque informazioni relative ad atti del procedimento penale. 2. La scheda di cui al comma 1 è inserita in un archivio informatico, consultabile mediante accesso al sito Internet del medesimo Dipartimento per le politiche fiscali. Nell'archivio sono indicate le categorie di soggetti legittimati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico, a presentare istanza di affidamento dei beni sequestrati. 3. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabiliti il modello della scheda informativa di cui al comma 1 e le modalità per la sua trasmissione, nonché ogni altro elemento tecnico necessario per la costituzione e la tenuta dell'archivio informatico di cui al comma 2.
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