Capo II
Art. 2
2 / 16Contenuto della prova attitudinale
In vigore dal 13 gen 2006
1. La prova attitudinale prevista dall', comma 1 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite e verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento. Il decreto dirigenziale di riconoscimento specifica le prove e le materie d'esame tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due sezioni.
3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), da consegnare ai candidati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2005-11-14;268#art-2