Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 28 feb 2006
Graduatoria finale 1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale è formata sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto», «sufficiente profitto». 2. A parità di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria per lo scrutinio per merito comparativo, effettuato ai fini dell'ammissione al corso. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto a visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 novembre 2005 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 114
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2005-11-07;298#art-8