Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 feb 2006
Articolazione del corso 1. I corsi hanno di norma carattere residenziale. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale delle attività che costituisce per i frequentatori orario di servizio. 2. Le attività didattiche si svolgono di massima nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2005-11-07;298#art-4