Art. 4 · Personale con quindici anni di servizio
Capo II

Art. 4

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Personale con quindici anni di servizio

In vigore dal 19 nov 2005
1. Gli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato possono, a domanda, da presentarsi per via gerarchica, essere trasferiti, tenuto conto delle esigenze di servizio, nelle qualifiche, rispettivamente, dei ruoli degli operatori e dei collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, purchè abbiano compiuto quindici anni di effettivo servizio nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo di destinazione e sussista un arco temporale di almeno dieci anni prima del loro collocamento a riposo per limiti di età nella nuova qualifica. 2. Le domande sono presentate, a pena d'irricevibilità, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno. 3. Il personale trasferito è inquadrato, nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica complessiva dei corrispondenti ruoli di destinazione, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento. Detti trasferimenti sono disposti con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sentito il Consiglio di Amministrazione che si esprime avuto riguardo al titolo di studio posseduto e alla professionalità maturata. 4. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente regolamento, sono resi indisponibili, nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero. 5. Il trasferimento in altri ruoli del Corpo forestale dello Stato non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione. 6. Il personale trasferito conserva l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. L'anzianità nella nuova qualifica decorre dalla data di inquadramento. 7. L'amministrazione sottopone il personale interessato a prova teorica-pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, il cui superamento è condizione essenziale per il trasferimento. 8. In caso di presentazione di più domande di trasferimento nello stesso giorno, è data preferenza al dipendente che riveste la qualifica superiore o precede nell'ordine del ruolo d'anzianità.
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