Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 ott 2005
1. La commercializzazione dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto sarà vietata a partire dal 29 luglio 2005. Tuttavia i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 29 luglio 2005 possono essere commercializzati fino al 29 gennaio 2006.
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