Art. 1
1 / 3In vigore dal 9 ott 2005
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004;
Visto in particolare il decreto 30 aprile 1998, n. 250, recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE;
Vista la direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;
Sentito il Consiglio Superiore di Sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 4 aprile 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 4 maggio 2005;
Adotta il seguente regolamento:
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1. Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004, è modificato come segue:
a) all'articolo 12, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
«c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»;
b) all'articolo 12, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
«c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»;
c) l'allegato VIII concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego è modificato come segue:
1) la dizione «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» è sostituita dalla seguente: «alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519»;
2) la dizione «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» è sostituita dalla seguente «alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57»;
3) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi» è sostituita dalla seguente «complementi alimentari liquidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
4) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» è sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
5) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» è sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
6) la tabella relativa alla voce «E 951 aspartame» è completata come segue:
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Essoblaten | 1000 mg/kg
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7) la tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio» è sostituita dall'allegato I del presente decreto;
8) è aggiunta, in fine, la tabella di cui all'allegato II del presente decreto.
Storico versioni
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