Art. 13
13 / 14Scadenza
In vigore dal 22 set 2005
1. Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale della Poste italiane S.p.a.», disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall', commi 7, 8, 9 e 10.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2005-07-01;178#art-13