Art. 12
12 / 14Contributi sindacali
In vigore dal 22 set 2005
1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia di cui all', comma 13.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2005-07-01;178#art-12