Art. 59 · Processo verbale delle operazioni di esame
Titolo IIICapo I

Art. 59

63 / 67

Processo verbale delle operazioni di esame

In vigore dal 27 lug 2005
1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, giorno per giorno si redigono uno o più processi verbali sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti della commissione e dal segretario. 2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente uno o più verbali delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritti dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, sono trasmessi alla commissione esaminatrice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2005-04-28;129#art-59