Art. 39 · Formazione ed approvazione della graduatoria
Capo II

Art. 39

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Formazione ed approvazione della graduatoria

In vigore dal 27 lug 2005
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli. 2. A parità di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed, a parità di qualifica, il concorrente che ha precedenza in ruolo. 3. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 4. I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono assegnati agli altri candidati idonei. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
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