Art. 33 · Esclusione dai concorsi
Titolo IICapo I

Art. 33

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Esclusione dai concorsi

In vigore dal 27 lug 2005
1. Per difetto dei requisiti prescritti è disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 3. È inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
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