Art. 30 · Bando di concorso
Titolo IICapo I

Art. 30

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Bando di concorso

In vigore dal 27 lug 2005
1. I concorsi interni sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso, la loro distribuzione tra i vari profili professionali nel caso di concorsi per la copertura di posti dei ruoli tecnici, ed eventualmente la loro ripartizione a livello provinciale; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) la data di svolgimento della prova scritta d'esame o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di dette prove con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione di quest'ultima e la ripartizione dei candidati tra le stesse; f) le materie oggetto delle prove d'esame ivi compreso, nei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, l'accertamento facoltativo della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica. Tale ultima prova è esclusa nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici del settore della telematica; g) la votazione minima da conseguire nell'eventuale prova preselettiva e nelle prove d'esame; h) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
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