Art. 9 · Certificato di sicurezza

Art. 9

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Certificato di sicurezza

In vigore dal 22 giu 2005
1. Le navi nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche secondo il modello riportato nell'Allegato II, rilasciato dalle autorità marittime al termine della visita iniziale di cui all', comma 1, lettera a), oltre ai certificati previsti dalle convenzioni internazionali applicabili. 2. Il certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validità del certificato può essere prorogata dalle autorità marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Il certificato di sicurezza delle navi per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rinnovato al termine della visita di rinnovo di cui all', comma 1, lettera b). 3. Tutto l'equipaggiamento marittimo previsto nell'Allegato 1 e compreso negli allegati A1 e A2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo e successive modifiche, deve essere di tipo approvato; in particolare, il materiale indicato nell'allegato A1 deve essere conforme alla direttiva MED, mentre quello compreso nell'allegato A2 deve essere di tipo approvato dall'Amministrazione secondo le procedure dettate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347.
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