Art. 8 · Visite occasionali

Art. 8

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Visite occasionali

In vigore dal 22 giu 2005
1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano state ad esse apportate modifiche strutturali tali da far venir meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario ha l'obbligo di sottoporre l'unità a visita occasionale. 2. La visita occasionale di una nave è, inoltre, disposta dall'autorità marittima allorchè sussistano fondati motivi per ritenere che siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato consentito l'esercizio dell'attività di noleggio. L'autorità comunica preventivamente la data della visita ed i motivi per cui viene disposta. 3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a sottoporre il mezzo alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima, il certificato di sicurezza perde di validità. 4. Il proprietario della nave, dopo un periodo di disarmo di durata superiore a dodici mesi, ha l'obbligo di sottoporre la nave ad una visita mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza attestate dalla certificazione in vigore.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-04-04;95#art-8