Art. 5
5 / 10Tipi di visite
In vigore dal 22 giu 2005
1. Le navi di cui all' del presente regolamento sono sottoposte alle seguenti visite:
a. visita iniziale, prima dell'immissione nell'esercizio dell'attività di noleggio per finalità turistiche o, per navi esistenti, prima dell'ottenimento dei certificati di sicurezza;
b. visite di rinnovo, ogni anno;
c. visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono effettuate, su richiesta del proprietario o di un suo rappresentante, da un organismo tecnico scelto dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante.
3. L'esito della visita, riportato in un dichiarazione ai fini del noleggio rilasciata dall'organismo tecnico, è annotato sul Certificato di Sicurezza delle navi adibite a noleggio per finalità turistiche di cui al successivo comma 1 dall'autorità marittima, o, all'estero, dall'autorità consolare. Copia del certificato di sicurezza e copia dell'attestato devono essere inviate dall'autorità marittima o consolare all'autorità marittima del porto di iscrizione o di prevista iscrizione per le opportune annotazioni sul registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-04-04;95#art-5