Art. 1
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In vigore dal 22 giu 2005
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni;
Visto l' comma 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 recante «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 recante modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317 concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche e delle regole relative ai servizi della società di informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi dell' paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, comunicato in data 12 gennaio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 10 gennaio 2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 3245 del 21 febbraio 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
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Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle navi nuove ed esistenti battenti bandiera italiana, iscritte nel Registro internazionale di cui all' del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed impiegate esclusivamente in attività di noleggio nelle acque marittime per finalità turistiche, aventi le seguenti caratteristiche:
a. unità a motore o a vela con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate;
b. munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169 e dal decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275;
c. abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a dodici, escluso l'equipaggio;
d. adibite a navigazione internazionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
a. le navi da diporto - così come definite dall' lettera b) comma 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall' lettera a) della legge 8 luglio 2003, n. 172 - ed utilizzate mediante contratti di noleggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2005-04-04;95#art-1