Art. 3 · Concessione della garanzia

Art. 3

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Concessione della garanzia

In vigore dal 29 gen 2005
1. A seguito del ricevimento della domanda di garanzia il Ministero effettua l'istruttoria e, in caso di esito positivo, comunica all'impresa la sussistenza delle condizioni per la concessione della garanzia medesima, subordinatamente al pagamento di una commissione su base annua in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento determinato dalla Commissione europea e il tasso di interesse applicato all'operazione di finanziamento, che non può essere superiore a quello previsto per i mutui con onere a carico dello Stato dall'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 2. La garanzia viene accordata con decreto dirigenziale.
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