Art. 2
2 / 8Domanda di garanzia
In vigore dal 29 gen 2005
1. L'impresa che intende accedere alla garanzia presenta, a firma del commissario straordinario, apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro (di seguito «Ministero») entro il termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui all', comma 1, a pena di inammissibilità della domanda stessa. La domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie oggetto della garanzia statale e delle banche prescelte.
2. Le banche prescelte dall'impresa debbono, a loro volta, comunicare al Ministero la propria disponibilità ad effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso di interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-12-23;319#art-2