Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 11 feb 2005
1. All'articolo 19 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli utenti di ASC, APP e di SLI sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera di importo pari a quella stabilita dal Ministero della difesa per l'analoga categoria di alloggi, quale corrispettivo dei seguenti consumi: acqua, illuminazione, riscaldamento, uso dei mobili e degli altri oggetti di arredamento".
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