Titolo I
Art. 4
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In vigore dal 30 gen 2024
1. L'Agenzia è sottoposta alle attività di indirizzo del Ministro della salute.
2. Il Ministro della salute, in particolare:
a) nomina, con proprio decreto, gli organi dell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 4, lettere..., b), c) dell'articolo 48 della legge di riferimento nonché del decreto-legge n. 169 del 2022 e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i relativi compensi;
a-bis) conferisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, gli incarichi di Direttore amministrativo e di Direttore tecnico-scientifico e ne stabilisce i relativi compensi, secondo quanto previsto dagli del presente regolamento;
b) definisce gli indirizzi e le priorità dell'Agenzia, mediante apposite direttive generali contenenti l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e le eventuali attività specifiche da intraprendere, trasmettendoli alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) acquisisce il programma annuale di attività e di interventi dell'Agenzia e lo trasmette con le proprie considerazioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera h) della legge di riferimento;
d) acquisisce dal Presidente, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, i periodici rapporti informativi predisposti dal Direttore amministrativo, in raccordo con il Direttore tecnico-scientifico, ai sensi del comma 5, lettera i) dell'articolo 48 della legge di riferimento e li trasmette alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Ai sensi dell', comma 4, lettera e) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 48 della legge di riferimento, il Ministro della salute stipula con l'Agenzia la convenzione di durata triennale, che può essere aggiornata annualmente, ove, in particolare, sono definiti gli obiettivi... per le tematiche di seguito indicate:
a) garanzie del mantenimento dell'unitarietà del sistema farmaceutico per assicurare l'accesso ai farmaci innovativi, ai farmaci per le malattie rare e favorire la ricerca;
b) interventi per assicurare l'impiego sicuro ed appropriato dei farmaci;
c) rafforzamento dei rapporti con le Agenzie degli altri Paesi e con l'EMEA;
d) realizzazione di programmi di farmacovigilanza attiva, di attività di informazione indipendente e di ricerche comparative sui farmaci atti a dimostrare il valore terapeutico aggiuntivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2004-09-20;245#art-4