Art. 25 · Ruolo organico
Titolo III

Art. 25

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Ruolo organico

In vigore dal 13 ott 2004
1. Il ruolo organico dell'Agenzia è determinato, in sede di prima applicazione, in relazione al numero di unità di personale ed alle qualifiche e alle aree trasferite dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 48, comma 7, della legge di riferimento. Il predetto personale conserva le qualifiche e l'anzianità di servizio maturate presso l'Amministrazione di provenienza nonché l'inquadramento giuridico per aree e la posizione economica in godimento, ivi compresa l'indennità di perequazione prevista dall' della legge n. 362/1999, fermo restando il comparto di contrattazione collettiva già previsto. 2. Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, sarà disciplinato l'ordinamento del personale dell'Agenzia, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
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