Art. 7 · Validità della patente di servizio

Art. 7

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Validità della patente di servizio

In vigore dal 16 ott 2004
1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza dell'interessato, la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all', comma 1, lettere d-bis) ed e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dall'autorità che l'ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati dall', commi 1 e 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal prefetto d'ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio. 3. La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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