Art. 6 · Variazioni della patente di guida

Art. 6

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Variazioni della patente di guida

In vigore dal 16 ott 2004
1. All'atto del rilascio della patente di servizio, l'interessato si obbliga ad osservare le modalità e le condizioni stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni dell'Ente o dell'Amministrazione di appartenenza per la guida dei veicoli, nonché a comunicare ogni variazione di validità e di conferma della patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 o dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'amministrazione, al corpo o al servizio di appartenenza entro dieci giorni dalla sua effettiva conoscenza.
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