Art. 2 · Requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio

Art. 2

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Requisiti e modalità per il rilascio della patente di servizio

In vigore dal 16 ott 2004
1. La patente di servizio può essere rilasciata ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha la medesima validità della patente di guida posseduta. 2. Per ottenere il rilascio della patente di servizio, i soggetti di cui all', commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza e devono frequentare un corso di qualificazione con esame finale secondo i programmi e le modalità di cui all' del presente decreto.
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