Art. 2
2 / 2In vigore dal 5 set 2004
1. Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 5 agosto 2004
Il Ministro: Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 9
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-08-05;229#art-2