Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 set 2004
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 agosto 2004 Il Ministro: Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 10
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