Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 21 set 2004
1. Le unità da pesca esistenti e destinate alla demolizione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere assoggettate, in materia di dotazioni radioelettriche, alle disposizioni applicabili a tale data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 luglio 2004 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro delle comunicazioni Gasparri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 314
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