Art. 8
8 / 8In vigore dal 21 set 2004
1. Le unità da pesca esistenti e destinate alla demolizione entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere assoggettate, in materia di dotazioni radioelettriche, alle disposizioni applicabili a tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 luglio 2004
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro
delle comunicazioni
Gasparri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 314
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