Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 set 2004
1. L'articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente: «3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono essere dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.».
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-07-26;231#art-4