Art. 3
3 / 8In vigore dal 21 set 2004
1. L'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente:
«7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con limitazione al solo mare Adriatico, così come individuato dall'Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39°47'40" N - 018°22'05" E) con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E), sulle coste albanesi, devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito l'ente tecnico, può inoltre esentare le unità esistenti dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'unità, l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non ragionevole.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-07-26;231#art-3