Art. 4
4 / 5In vigore dal 15 set 2004
1. All'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto stabilito al precedente , le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il fondo, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, così stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'Albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di sua competenza.».
Storico versioni
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