Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 set 2004
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei confronti di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di disposizioni di legge.».
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