Art. 2 · Oggetto

Art. 2

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Oggetto

In vigore dal 24 ago 2004
1. Il presente regolamento disciplina l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici di diritto interno a norma dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-07-23;223#art-2