Art. 9 · Effetti dell'iscrizione

Art. 9

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Effetti dell'iscrizione

In vigore dal 24 ago 2004
1. Adottato il provvedimento di iscrizione nel registro e comunicato all'istante il numero d'ordine attribuito nel registro all'ente o organismo, nè l'ente, l'organismo, nè il conciliatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta. 2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'ente o organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine con la dicitura: «iscritto al n.... del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5». 3. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni ente o organismo trasmette il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.
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