Art. 8 · Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori
Capo I

Art. 8

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Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori

In vigore dal 21 ott 2004
1. Gli aiuti al sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori consistono in un premio unico il cui importo massimo ammissibile è di 25.000,00 euro, così come previsto dall', punto 2, del regolamento (CE) n. 1257/99. Tali aiuti sono concessi alle condizioni indicate nell', commi 3, 4 e 5.
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