Art. 2 · Requisiti dei soggetti beneficiari
Capo I

Art. 2

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Requisiti dei soggetti beneficiari

In vigore dal 21 ott 2004
1. Le misure previste dal presente regolamento interessano le piccole imprese, così come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le microimprese e le piccole imprese così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. 2. Le misure previste al Capo V del presente regolamento, in caso di cooperative sociali già esistenti di cui all', comma 5, potranno interessare anche le medie imprese, così come definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea del 3 aprile 1996 e nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. 3. Fermo restando quanto previsto all', comma 3, le persone fisiche titolari di quote o azioni delle società, le persone fisiche socie delle cooperative e i titolari delle imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni medesime, nè titolari di quote od azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all' del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nè titolari delle imprese agricole di cui all', comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nè titolari delle ditte individuali di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, contestata da Sviluppo Italia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è causa di revoca delle agevolazioni eventualmente concesse. Nel caso di società o cooperative tale violazione può tuttavia essere sanata, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta contestazione, mediante la cessione della quota del socio inadempiente che non comporti comunque il venire meno dei requisiti soggettivi di età e residenza di cui al decreto legislativo.
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-2