Art. 16 · Istruttoria e valutazione delle domande
Capo I

Art. 16

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Istruttoria e valutazione delle domande

In vigore dal 21 ott 2004
1. Le domande vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento e, quindi, sottoposte ad un esame diretto ad accertare: a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti di cui agli del decreto legislativo; b) la sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti i progetti di cui agli del decreto legislativo; c) la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, con specifico riferimento all'attendibilità professionale dei soggetti proponenti, all'affidabilità del piano finanziario, alla redditività e al livello tecnologico del progetto, nonché alla potenzialità del mercato di riferimento.
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-07-16;250#art-16