Art. 1 · Oggetto

Art. 1

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Oggetto

In vigore dal 1 set 2004
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'articolo VI.5; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e, in particolare, l'; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, in particolare, l'; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il parere del CUN espresso nella seduta del 3 aprile 2003; Visto il parere del CNAM espresso nella seduta del 14 aprile 2003; Visto il parere del Consiglio di Stato emanato nell'adunanza del 9 febbraio 2004; Ritenuto di non recepire il parere del Consiglio di Stato nella parte in cui ravvisa l'opportunità che vengano adottati moduli vistati dalla EUA, in quanto trattasi di ente sprovvisto di status comunitario, nonché nella parte in cui ravvisa la necessità che i criteri siano suffragati anche dal parere della CRUI oltre quello del Comitato Regionale, in quanto del Comitato Regionale di coordinamento fanno parte i Rettori delle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede nel territorio della Regione interessata; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL1/14.3.4/2004/16 del 18 marzo 2004; Considerata la necessità di procedere alla emanazione del regolamento ministeriale, ai sensi dell' della legge 11 luglio 2002, n. 148; Adotta il seguente regolamento: . Oggetto 1. Il regolamento definisce i criteri e le procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento dei titoli di studio da essi rilasciati ai sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione. 2. Ai sensi del regolamento si intendono: a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca; b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca; c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica; d) per Convenzione, la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997; e) per legge, la legge 11 luglio 2002, n. 148; f) per istituti stranieri di istruzione superiore, gli istituti stranieri di istruzione superiore statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello Stato di origine abilitati al rilascio di titoli di studio, di documentata rilevanza scientifica sul piano internazionale; g) per Comitato, il Comitato Nazionale di Valutazione del sistema universitario di cui all' della legge 19 ottobre 1999, n. 370; h) per CNAM, il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale; i) per Comitato Regionale di Coordinamento, il Comitato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
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